Scegliere un nuovo amministratore

Perchè sostituire l’amministratore?

L’amministratore deve essere sostituito, se ci sono motivi reali, ma anche senza motivi aggiunge la legge, perchè si ritiene che la sostituzione anche senza giusta causa, sia legata  all’espressione di libertà oggettiva dei Condomini.

La disponibilità di esprimere la volontà a proseguire o meno l’incarico di mandatario in qualsiasi tempo, è facoltà assoluta e maggioritaria dei Condomini, quindi, fosse anche il motivo legato al desiderio di sondare l’offerta del mercato, questa deve essere rispettata appieno dall’Amministratore.

Quando sostituire l’Amministratore?

l’Amministratore deve essere sostituito quando viene a mancare la fiducia. Sia essa legata all’impossibilità di comunicare con l’Amministratore, alla costante latitanza a risolvere le problematiche del Condominio, oppure per riscontrata confusione nella tenuta della contabilità. La carenza di fiducia produce col passare del tempo sempre più nervosismi e favorisce ostilità verso il Professionista stesso, contribuendo al venir meno di serenità, armonia e spensieratezza di cui i Condomini dovrebbero avere garanzia.

Come sostituire l’Amministratore?

L’amministratore può essere sostituito in qualsiasi tempo. Non esistono contratti pluriennali nemmeno in presenza di Amministratore nominato dal costruttore che ha fatto inserire una clausola contratto di vendita (rogito notarile) per una durata di due o più anni.

Questa scrittura sarebbe contraria alla legge e precisamente al art. 1129 del C.C. poichè tale articolo è inderogabile per legge da qualsiasi contratto privato. L’unico vincolo che lega il Condominio all’Amministratore è il contratto che i condomini hanno firmato, contenente le indicazioni sul compenso, per la gestione del Condominio, ove alcuni colleghi esplicitano, tra le altre voci, che in caso di sostituzione prima della scadenza annuale della gestione Condominiale, chiederanno comunque il compenso patuito per una annualità completa 365 giorni.

Nel caso questa clausola non fosse esplicitata e controfirmata dai Condomini, l’Amministratore non potrà vantare alcuna rivendicazione in tal senso, ravvisandosi invece legittima la richiesta economica corrispondente alla frazione dei giorni cui è rimasto in carica rispetto all’annualità di 365 gg.

Come disposto dall’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per la sostituzione dell’amministratore basterà che due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale del Condominio, inviino una raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo richiesta all’mministratore in carica di indire un’assemblea straordinaria con specificato all’ordine del giorno:

  1. Nomina, Conferma, Revoca dell’amministratore e approvazione della sua retribuzione;
  2. Approvazione del consuntivo, anche parziale, della gestione in corso sino al giorno di convocazione dell’assemblea;

Passati 10 giorni dalla spedizione della raccomandata nel caso l’amministratore non abbia spedito le convocazioni per l’assemblea straordinaria richiesta, allora, saranno gli stessi condomini a poter indire un’assemblea validamente convocata, le cui decisioni prese assumeranno il valore legale necessario.

Si consiglia, al fine di evitare errori di forma e quindi inefficacia della deliberazione, di affidarsi per queste formalità, all’amministratore che precedentemente avranno deciso di nominare in sostituzione di quello in carica. 

 

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